Esame di Stato, ammissione candidati esterni
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Esame di Stato, ammissione candidati esterni

Entro il 20 aprile 2025

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da Dirigenza

del giovedì, 20 marzo 2025

Sesto San Giovanni, 20/03/2025
Comunicazione n. 207

Ai candidati esterni all’Esame di Stato

Oggetto: ammissione agli esami di stato dei candidati esterni- riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e delle attività assimilabili e prove INVALSI

Si ricorda ai candidati esterni che l’ammissione agli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado è subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui sosterranno l’esame alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, nonché allo svolgimento di attività assimilabili ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento), secondo i criteri definiti dal decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 226 del 12/11/2024.

PROVE INVALSI

Le prove INVALSI sono computer based (CBT), cioè avverranno mediante un computer collegato a una rete ad accesso pubblico. Riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto) e si compongono per ogni studente di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item), variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e struttura. 

Saranno effettuate nella sessione suppletiva prevista per i candidati esterni nel periodo compreso tra il 26 maggio 2025 e il 6 giugno 2025, in una o più date che le verranno comunicate successivamente. Si raccomanda la presenza alle prove perché sono requisito di ammissione all'esame.

ATTIVITÀ DI PCTO

Le attività svolte come PCTO dovranno essere pari ad almeno tre quarti del monte ore del PCTO previsto per i rispettivi corsi di istruzione secondaria di secondo grado:

• nel caso di Istruzione Professionale (previste 210 ore) dovranno essere pari ad almeno 157.5;

• nel caso di Istruzione Tecnica (previste 150 ore) dovranno essere almeno 12.5;

• nel caso di Istruzione Liceale (previste 90 ore) dovranno essere almeno 67.5.

Non dovranno essere meramente esecutive ed essere finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali caratterizzanti l'indirizzo scelto, come previsto dall’art. 2 del Decreto citato.
Nello specifico sono attività assimilabili ai PCTO così come definite all’articolo 2 del DM n. 226 del 12/11/2024:

• le esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo;

• le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato. Le attività assimilabili ai PCTO devono risultare, se di lavoro dipendente, da una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione e, nel caso di attività assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, da dichiarazione e idonea documentazione predisposte dal responsabile della struttura ospitante. 

Dalle dichiarazioni e documentazione presentata in relazione ai PCTO devono emergere:

• la tipologia dell’attività effettuata; 

• l’arco temporale di svolgimento con specificazione della durata dell’esperienza; 

• gli estremi, la denominazione e la natura giuridica del soggetto ospitante;

• le specifiche funzioni svolte dal candidato e le competenze acquisite con esplicita dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, del pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato.

• Nel caso in cui le esperienze siano state svolte come lavoro autonomo, dovranno essere documentate come imprenditore si sé stesso, indicando le attività svolte e la qualifica con la quale è stata svolta l’attività corredata da tutti gli elementi indicati precedentemente.

• Solo nel caso in cui le attività assimilabili ai PCTO siano svolte presso le pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

• Nel caso in cui le attività di PCTO siano state svolte presso un Istituto scolastico, sarà sufficiente presentare il prospetto delle ore effettuate nella scuola di provenienza, ma si fa presente che potranno essere considerate solo nel caso in cui l'anno scolastico si sia concluso positivamente, (ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto MIM n. 226 del 12/11/2024), precisando quindi che nel caso in cui le attività di PCTO siano state svolte in anni in cui non si sia stati ammessi alla classe successiva, le ore effettuate durante quell'anno scolastico non potranno essere considerate.

Le attività di PCTO dovranno essere effettuate entro il 30 marzo 2025 e trasmesse alla scuola entro il 20 aprile 2025 e saranno valutate discrezionalmente dal Consiglio della Classe a cui è stato affidato/a. Si fa presente che nel caso in cui il Consiglio di Classe dovesse rilevare uno svolgimento di attività non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo, previsto dall’articolo 5, comma 2 del citato decreto, non potrà essere ammesso all’esame preliminare.

Alla luce di quanto ricordato è, pertanto, invitato/a a trasmettere entro e non oltre il 20 aprile 2025 la documentazione relativa ai PCTO svolti in modo che il Consiglio di Classe possa esprimersi in merito.
La documentazione sarà consegnata inviando una PEC all’indirizzo MIIS008006@pec.istruzione.it oppure direttamente in segreteria didattica. 

 

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